Nella G.U. n. 146 del 22.6.2021 è stata pubblicata la Legge n. 87 del 22.4.2021 di conversione del D.L. 52/2021 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.
La Legge di conversione 1 ha stabilito che, in generale, i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, indicati nell’allegato 2 del medesimo Decreto, restano fissati al 31 luglio 2021.
Fa eccezione, tra gli altri, il termine previsto per l’utilizzo delle modalità semplificate di accesso allo smart working 2
prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Quindi, fino al 31 dicembre 2021, il lavoro agile può essere adottato dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di
lavoro subordinato
anche in assenza degli accordi individuali;
assolvendo gli obblighi di informativa nei confronti dei lavoratori agili, in materia di salute e sicurezza, in via
telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet INAIL;
in modalità semplificata mediante l’invio telematico delle comunicazioni di smart working al Ministero del Lavoro,
tramite la documentazione disponibile sul sito internet istituzionale.
Non essendo oggetto di proroga, resta invece fissata al 31 luglio 2021 la scadenza dei termini in materia di
sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 D.L. 34/2020).
Segnaliamo che, fatti salvi provvedimenti di nuova emanazione, resta fissata al 30 giugno 2021 l’efficacia delle
disposizioni in materia di:
lavoro agile e congedi per genitori di cui al D.L. 30/2021;
tutela dei lavoratori fragili di cui all’art. 15, D.L. 41/2021 (cosiddetto “Decreto Sostegni”).