Ancora pochi giorni per chi deve presentare la dichiarazione Iva 2017 in forma autonoma, la scadenza è fissata al 28 febbraio. Per il saldo Iva annuale, c’è tempo invece fino al 16 marzo 2017
Dichiarazione Iva 2017: termini di scadenza
La dichiarazione Iva 2017, relativa al periodo di imposta 2016, dovrà essere presentata obbligatoriamente in via autonoma e telematica. La dichiarazione Iva, ricordiamo, deve essere inviata dai contribuenti titolari di partita Iva e dovrà indicare tutte le operazioni effettuate nel corso dell’anno precedente.
Il 28 febbraio, invece, sarà la data di scadenza valida per il solo 2017. Dal 2018 in poi la dichiarazione Iva andrà presentata per via telematica entro il 30 aprile.
La dichiarazione Iva autonoma e il nuovo Modello Redditi
A partire dal 2017 la dichiarazione Iva dovrà essere presentata in forma autonoma e non potrà più essere effettuata con il Modello Unico insieme alla dichiarazione dei redditi. Quest’ultima dovrà invece essere inviata dai titolari di partita Iva con un modulo specifico, il nuovo Modello Redditi 2017.
Infatti, a partire da quest’anno sono entrate in vigore le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, che dovevano essere applicate sin dal 2016 ma successivamente prorogate.
Saldo Iva annuale
Il saldo Iva annuale, invece, potrà essere effettuato tramite modello F24, esclusivamente in modalità telematica, fino al prossimo 16 marzo. All’interno del modello dovrà essere utilizzato il codice tributo 6099, sezione Erario, periodo di riferimento 0101, anno di riferimento 2016.
In ogni caso il saldo Iva va effettuato solo se l’importo dovuto supera i 10,33 euro. Per effetto dei vari arrotondamenti effettuati in in dichiarazione, tale limite scende a 10 euro.
Il saldo potrà essere effettuato anche in ritardo (e fino al 16 giugno), ma in questo caso la somma sarà maggiorata dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
La rateazione del saldo Iva 2017
Il saldo Iva annuale può anche essere rateizzato secondo le seguenti modalità:
- dal 16 marzo si può usufruire di un massimo di 9 rate;
- dal 16 aprile un massimo di 8 rate con maggiorazione dello 0,4%;
- dal 16 maggio un massimo di 7 rate con maggiorazione dello 0,4%;
- dal 30 giugno un massimo di 6 rate con maggiorazione dello 0,4%;
- dal 30 luglio un massimo di 5 rate con doppia maggiorazione dello 0,4% (per effetto dell’ ulteriore maggiorazione per la dilazione da giugno a luglio).