Nel settore privato l’assenza del lavoratore per la somministrazione del vaccino COVID-19, se non effettuata nell’ambito del piano aziendale di vaccinazione previsto dal Protocollo Nazionale sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, deve essere imputata alle ferie o ai permessi.
Il Protocollo Nazionale prevede, infatti, che il tempo necessario alla somministrazione del vaccino, se è eseguita in orario di lavoro nell’ambito dei piani aziendali adottati con le modalità previste dal Protocollo medesimo, è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro e, quindi, retribuito.
Diversamente, qualora la vaccinazione non sia effettuata in azienda ma nell’ambito della campagna vaccinale regionale, l’assenza del giorno di somministrazione dovrà imputata alle ferie o ai permessi.
Resta fermo che, qualora siano previsti permessi retribuiti per visite mediche dal contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro o dalla regolamentazione aziendale, l’assenza per il giorno della vaccinazione potrà essere imputata a tali permessi.